Franchising

I nostri studi hanno da tempo approfondito le tematiche relative all’istituto del franchising.
Il contratto di franchising o affiliazione commerciale è definito dall’art. 1 della legge n. 129/04; come quel contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Si tratta quindi di una formula di collaborazione che vede da una parte un’azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o franchisor) e dall’altra una società o una persona fisica (affiliato, o franchisee) che aderisce a questa formula.

Forma e contenuto del contratto
L’art. 3 della legge n. 129/2004 prevede che il contratto di
franchising debba essere stipulato per iscritto sotto pena di
nullità. Ai sensi del richiamato art. 3 deve espressamente
indicare:

  1. l’ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso;
  2. le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  3. l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale;
  4. la specifica descrizione del Know-how;
  5. l’indicazione dei servizi d’assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall’affiliante;
  6. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto;
  7. la durata che, se a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.

Obblighi d’informazione a carico dell’affiliante
Il legislatore ha anche posto, a carico dell’affiliante, specifici obblighi informativi precontrattuali, imponendogli di fornire al potenziale affiliato, almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto corredata da una serie di documenti:

  1. i principali dati relativi all’affiliante e, se richiesta, copia dei bilanci degli ultimi tre anni;
  2. l’indicazione dei marchi utilizzati con il relativo titolo giustificativo (registrazione, deposito, licenza concessa da terzi o documenti comprovanti il concreto utilizzo;
  3. una sintetica descrizione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del contratto di franchising;
  4. la lista degli affiliati attuali e della variazione degli stessi negli ultimi tre anni;
  5. la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari a carico dell’affiliante.

Ulteriori obblighi a carico delle parti
Gli artt. 5 e 6 della legge n. 129/2004 pongono a carico di affiliante e affiliato ulteriori obblighi che possono ritenersi espressione del generale principio di rispetto della correttezza e della buona fede nell’ambito delle trattative e nello svolgimento del rapporto.
In particolare:

  • è previsto un obbligo di riservatezza a carico dell’affiliato
  • un obbligo di informazione a carico dell’affiliante;
  • l’affiliato non può trasferire la sede, se essa risulta dal contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo cause di forza maggiore.